Descrizione
Alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (“Testo Unico Accise”) dal D. Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, dal 1° gennaio 2026 sono variati gli adempimenti amministrativi previsti per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione di bevande alcoliche.
Entrando più nello specifico, l’art. 29 del Testo Unico Accise, come novellato dal decreto legislativo sopra citato, prevede, dalla data indicata e per le fattispecie indicate, il superamento dell’obbligo di denuncia di esercizio e della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio, per la vendita e/o somministrazione di alcolici, in favore del seguente regime, delineato dal comma 2 bis della disposizione citata: “…gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
A far data dal 16 marzo 2026, è funzionale nello sportello SUAP di tutti i comuni trentini, il procedimento relativo alla comunicazione in oggetto, il quale è attivabile dall’Impresa, in relazione a tutte le tipologie di attività presenti nello Sportello, che risultino compatibili con la possibilità di vendita e/o somministrazione dei prodotti sopra indicati, sia in concomitanza con la presentazione della SCIA per la nuova apertura, che nelle successive fasi evolutive dell’attività.