Descrizione
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata da due persone:
- maggiorenni
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile
- residenti nel Comune di Mezzana
- iscritte sul medesimo stato di famiglia.
La costituzione di una convivenza di fatto permette a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da un'unione civile, di ottenere i seguenti benefici:
- stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- diritti inerenti alla casa di abitazione
- diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale
- diritti del convivente nell’attività di impresa
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Affinché sia legalmente riconosciuta, la convivenza di fatto deve essere dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe, che potrà rilasciare la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato che ne attestano la conformità.
Costituzione della convivenza di fatto
Per richiedere la costituzione di una convivenza di fatto è necessario compilare il modulo "Dichiarazione di costituzione di una Convivenza di Fatto". La domanda può essere presentata:
- di persona e previo appuntamento l'ufficio comunale competente;
- tramite posta raccomandata;
- inviando un'email o una Pec.
Cancellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d'ufficio in caso di matrimonio o unione civile o cambio residenza di uno dei conviventi
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Cosa serve
Per costituire una convivenza di fatto è necessario inviare:
- modulo di dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto
- copie dei documenti d'identità in corso di validità dei dichiaranti
- (se cittadino straniero) certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine che certifichi lo stato libero.