Apparecchi da gioco - Individuazione luoghi sensibili

Al fine di consentire agli interessati di verificare in via preliminare se l’eventuale installazione di nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro, sia possibile o meno, sono qui consultabili l’elenco dei luoghi sensibili e le relative tavole planimetriche riportanti le aree soggette a limitazioni.
Data:

21/10/2025

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Descrizione

Con deliberazione n. 18 di data 18 agosto 2017 del Consiglio comunale sono stati individuati i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Mezzana per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, introdotte dalla Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13.

Tale Legge Provinciale avente ad oggetto “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, detta misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio per la loro situazione di vulnerabilità.

L'art. 5 stabilisce che è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di P.S. (ovvero con vincita in denaro, le cosidette new slot e VLT videolottery), ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come segue:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio assistenziale;

d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f) luoghi di culto.

E’ stata introdotta la previsione dell’obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra anche laddove sopraggiunga l’insediamento di uno dei luoghi sensibili sopra elencati, entro 5 anni dal neo insediamento del luogo sensibile.

L'art. 14 della legge provinciale prevede infine l'obbligo di rimozione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 agosto 2020) di tutti gli apparecchi da gioco posti ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili di cui sopra, ad esclusione di quelli collocati nelle "sale da gioco" per i quali il termine è prorogato a sette anni dalla vigenza della norma.

Si precisa che la misurazione della distanza dai luoghi sensibili avviene utilizzando il criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione od alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS e l'accesso del luogo sensibile.

Le limitazioni di cui alla Legge provinciale si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931 da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano aumentare il numero di apparecchi già installati ed accertati dal Comune con apposito monitoraggio.

Non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza di sala giochi ubicata ad una distanza inferiore ai trecento metri da un luogo sensibile, trasferire gli apparecchi individuati dall'art. 110, comma 6 del TULPS all'interno di una zona definita come “sensibile” in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.

Aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili

Con deliberazione della Giunta comunale n. 78 di data 7 ottobre 2020 è stato aggiornato l'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale a seguito dell'insediamento di un nuovo luogo sensibile in località Marilleva Millequattrocento (parco giochi). Gli apparecchi da gioco collocati nella nuova area sensibile dovranno essere rimossi entro cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di apertura del neo insediamento sensibile (quindi entro il 31.12.2023).

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Date

Data di inizio validità/efficacia

02/09/2017

Data di inizio pubblicazione

21/10/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 09:58

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